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sei in: home > Assessorato allo Sviluppo Strategico, Ambiente, Urbanistica, Edilizia > Nuova SCIA L'intenzione del legislatore con la riscrittura dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 che ha introdotto nell'ordinamento la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) appare rivolta ad assicurare una completa attuazione della "direttiva servizi" recepita nel D.Lgs. n. 29/2010, fornendo maggiore valenza al principio della legge delega n. 88/2009 ed in particolare all'art. 41, comma 1, lett. e), per il quale la Scia di servizi deve rappresentare la regola generale, salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto esplicito. Si ritiene quanto sopra nonostante una paventata posizione ministeriale che intenderebbe estendere l'applicazione della Scia anche alla materia urbanistica. In particolare, si evidenzia che l’ingresso di una norma rivolta alla "tutela della concorrenza" deve certamente incidere sui settori produttivi (industriale, agricolo e terziario), ivi comprese le attività di servizi e distributive, ma non può attrarre nel suo ambito applicativo le attività edilizie per le quali occorre invece considerare altri profili (tutela del territorio, ambiente, paesaggio ed urbanistica in generale), oltre che un riparto delle competenze nel quale è preminente la legislazione regionale. Vi sono pertanto sostanziali motivi per non avallare l'interpretazione ministeriale che, oltretutto non risulta favorire le attività ed il ruolo dei Comuni nell'ambito urbanistico. Si rimanda il lettore attento all'esame dei seguenti documenti:
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