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...ASSEGNO DI MATERNITÀ...

COME FARE:
Può richiedere l'assegno di maternità la donna italiana, comunitaria e straniera in possesso della carta di soggiorno e residente, che non riceve un trattamento previdenziale di indennità di maternità.
L'assegno viene erogato in base a particolari criteri economici previsti dalla legge.
L'assegno per i bambini nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 è pari ad Euro 271,56 mensili per un massimo di cinque mensilità per ogni figlio.
Tale beneficio viene concesso anche a coloro che adottano un bambino, indipendentemente dall'età: resta fisso comunque il termine perentorio dei sei mesi dalla data dell'adozione.
L'assegno è concesso dal Comune ed erogato dall'INPS in un' unica soluzione.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dall' INPS con assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario.
La situazione economica viene calcolata sulla base dei dati presentati dall'interessato nella dichiarazione sostitutiva unica utilizzata per il calcolo dell'ISE; il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISE).
L'ISE è un importo simbolico espresso in euro che scaturisce da un calcolo complesso. Viene comunemente chiamato "riccometro" e prende in considerazione i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare.

DOVE RIVOLGERSI:
Il modello di domanda e il modello della dichiarazione sostitutiva sulle condizioni economiche del nucleo familiare sono disponibili presso lo Sportello dei Servizi Sociali e presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico: Per la presentazione della domanda è necessario rivolgersi allo Sportello dei Servizi Sociali del Comune. Per la compilazione del modello per il calcolo dell'ISE ci si può rivolgere ai CAAF, all’INPS o al Comune.

QUANDO:
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita o dall'adozione del figlio.

NOTE:
La donna che presenta la domanda per l'assegno di maternità può presentare anche quella per l'assegno per il nucleo familiare, se ha altri due figli minorenni ed il suo nucleo familiare si trova nelle condizioni economiche previste dalla legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
  • Art. 66 della L. 23 dicembre 1998 n. 448;
  • D.M. 15 luglio 1999 n. 306
  • Art. 4 del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni




...ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE...


CHE COSA È:
È un assegno concesso dai Comuni ai cittadini italiani o comunitari residenti che hanno tre o più figli minorenni.
Tali figli possono essere figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Per avere diritto all'assegno occorre che il reddito annuo del nucleo (I.S.E.) non sia superiore, per l'anno 2003, ad Euro 20.382,05, riferito ad un nucleo di 5 persone.
L'importo mensile dell'assegno è di Euro 113,23 ed è concesso per un massimo di 13 mensilità.
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2004 per l'anno 2003.

REQUISITI:
  • cittadinanza italiana o comunitaria
  • residenza nel Comune di Giovinazzo
  • tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo
  • I.S.E. non superiore a Euro 20.382,05 riferito ad un nucleo di 5 persone
NOTE:
  • Il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario; possono non esserlo gli altri componenti del nucleo familiare.
  • Se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni.
  • Se nel corso dell’anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l’assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per il periodo dal 1 gennaio alla data di compimento della maggiore età
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2007 per l'anno 2006.
Per quei nuclei che, nel corso dell'anno 2006, sono destinati a perdere il requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, il tempo utile per la presentazione della domanda è limitato al periodo di permanenza di tutti i requisiti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata dal richiedente unitamente ad un documento di identità valido e può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente stesso.
Il cittadino riceve l' assistenza necessaria alla compilazione dei moduli di autocertificazione e della domanda recandosi ad un CAAF od al Comune, preparando la documentazione necessaria.

EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI:
L'assegno, per un importo massimo di Euro 113,23 mensili per 13 mensilità, è riconosciuto dal 1° gennaio 2003 se il requisito dei 3 figli minori sussisteva a quella data, altrimenti dal momento in cui la condizione si è verificata.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dall' INPS con assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:



...ASSEGNO DI MATERNITÀ PER IL SECONDO FIGLIO...


Con la finanziaria 2004, è stato introdotto un contributo economico "una tantum" di 1000 euro che lo Stato eroga a tutte le famiglie che mettono al mondo o che adottano un figlio, che non sia il primo, nel periodo compreso dal 1 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004.
L’assegno, destinato alle donne italiane o comunitarie residenti in Italia, è erogato dall’Inps ma la sua gestione è affidata ai Comuni che hanno anche il dovere di informare le famiglie quando registrano all’anagrafe i nuovi nati.
Per richiedere l’assegno è necessario dimostrare che il nuovo figlio non sia primogenito, che si sia cittadini italiani o comunitari e che si risieda in Italia. Ai fini del diritto al contributo economico non è influente il reddito della famiglia richiedente.
Tuttavia, perché la misura sia effettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve stabilire le modalità specifiche per richiedere il sussidio attraverso dei decreti di attuazione.



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